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ToggleSmart working, lavoro estero e rientro in Italia: cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime rimpatriati 2026
La così detta “fuga di cervelli” talvolta ha anche un altro finale: quello del rientro. Difatti, sempre più professionisti si spostano all’estero per crescere, acquisire competenze e lavorare in contesti internazionali, per poi valutare – prima o poi – il rientro in Italia. Fino a poco tempo fa, però, tornare significava spesso rinunciare a una parte importante dei vantaggi economici costruiti fuori confine, soprattutto sul piano fiscale. Il regime degli impatriati era nato proprio per invertire questa tendenza, ma con parecchie zone d’ombra, in particolare quando entrava in gioco il lavoro da remoto. Oggi il quadro è molto più chiaro: con una recente risposta ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che lavorare in smart working per un’azienda estera non rappresenta un ostacolo all’accesso al nuovo regime agevolato. In pratica, si può rientrare in Italia, essere fiscalmente residenti qui e continuare a collaborare con realtà internazionali senza perdere i benefici fiscali, a patto di rispettare le condizioni previste dalla normativa aggiornata. Scopriamo più nel dettaglio cosa prevede la legge.
Il documento entra nel dettaglio di una situazione molto attuale: una professionista rientrata dal Regno Unito dopo diversi anni all’estero, assunta in Italia con contratto nazionale, sede di lavoro a Milano, ma con possibilità di lavoro da remoto per una società con sede legale a Berlino. L’Agenzia sottolinea che il rapporto di lavoro è nuovo, non collegato al precedente datore estero, e che la presenza di smart working non compromette in alcun modo l’accesso al regime agevolato. È un esempio estremamente utile perché riflette le modalità di assunzione tipiche delle aziende internazionali oggi: contratti locali, gruppi multinazionali, lavoro flessibile e remoto. E dimostra che il sistema fiscale sta iniziando ad adeguarsi a questo modello.
Il nuovo regime rimpatriati 2026 dopo le ultime modifiche
l cuore dell’agevolazione resta molto interessante: il lavoratore che rientra in Italia può tassare solo il 50% del proprio reddito da lavoro, entro un limite annuo piuttosto elevato. Ma non è uno sconto automatico. Il contribuente deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per un periodo minimo e non deve essere stato residente nel nostro Paese nei tre anni precedenti al rientro. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere svolta in prevalenza in Italia e deve trattarsi di lavoro qualificato o altamente specializzato. Il documento dell’Agenzia chiarisce che rientrano nell’agevolazione non solo i redditi da lavoro dipendente, ma anche quelli assimilati e quelli da lavoro autonomo prodotti in Italia, sempre nel limite massimo previsto. Questo amplia concretamente la platea dei beneficiari, includendo consulenti, professionisti e figure ibride che operano con contratti flessibili tipici del mercato internazionale.
Smart working: lavorare per l’estero con limitazioni
Uno dei passaggi più importanti del chiarimento riguarda il concetto di “reddito prodotto in Italia”. Non conta dove ha sede l’azienda, ma dove viene fisicamente svolta l’attività lavorativa. L’Agenzia richiama infatti il principio per cui il reddito di lavoro è considerato prodotto in Italia se l’attività viene prestata sul territorio dello Stato, anche se il datore di lavoro è estero. Questo significa che il professionista che rientra e lavora da casa, da coworking o da uffici italiani per una società straniera rientra pienamente nel perimetro del beneficio fiscale. Al contrario, se una parte significativa dell’attività venisse svolta all’estero, quella quota di reddito non sarebbe agevolabile. È una precisazione molto concreta, che mette al centro la realtà operativa del lavoro e non la sede legale del contratto.
Se da un lato il legislatore ha aperto allo smart working internazionale, dall’altro ha rafforzato le barriere contro i rientri fittizi. Il punto critico riguarda il datore di lavoro. Quando il professionista rientra in Italia per lavorare con la stessa azienda (o con una società dello stesso gruppo) per cui era impiegato all’estero, il periodo minimo di permanenza fuori dai confini italiani si allunga sensibilmente. Non bastano più tre anni: si sale a sei anni se non c’è stato un precedente rapporto di lavoro in Italia con quel gruppo, e addirittura a sette se il lavoratore aveva già lavorato in Italia prima del trasferimento estero. È una clausola pensata per evitare giochi di residenza puramente fiscali, in cui una persona si sposta formalmente per poco tempo solo per rientrare beneficiando delle agevolazioni. In sostanza, l’incentivo premia i percorsi internazionali reali e penalizza le manovre di breve respiro.
Come si applica l’agevolazione per il regime rimpatriati 2026
Dal punto di vista operativo, il regime offre una doppia strada al lavoratore. Se l’azienda è disponibile, il beneficio può essere applicato direttamente in busta paga, con una riduzione immediata delle imposte. In alternativa – ed è una garanzia importante – il professionista può recuperare l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, senza perdere il diritto al beneficio. Questo aspetto è particolarmente utile nei casi di lavoro con datori esteri, che spesso non gestiscono direttamente la fiscalità italiana. In pratica, anche se l’azienda non interviene sullo stipendio mensile, il vantaggio fiscale non va perso: viene riconosciuto a posteriori. Una flessibilità che riduce gli ostacoli burocratici e rende il regime accessibile anche a chi lavora in contesti internazionali complessi.
Le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate segnano un passo importante verso una fiscalità più aderente alla realtà del lavoro globale. Il rientro in Italia non è più legato a un modello rigido di ufficio fisico e datore nazionale, ma si apre alla logica delle multinazionali, del remote working e delle carriere internazionali. Restano paletti chiari contro gli abusi, ma l’impianto complessivo diventa più moderno, più equo e soprattutto più utilizzabile nella pratica.
Sempre più aziende gestiscono team distribuiti, trasferimenti temporanei, rientri strategici di manager e professionisti chiave. Sapere che un dipendente può rientrare in Italia senza subire una penalizzazione fiscale – anche continuando a collaborare con sedi estere – rende molto più semplice pianificare relocations, rientri post-expat e nuovi assetti di lavoro ibrido. Per i travel manager e gli HR globali significa poter progettare percorsi di carriera internazionali più fluidi, senza il timore che il rientro diventi economicamente svantaggioso. E per l’Italia, in prospettiva, è un modo concreto per attrarre competenze ad alto valore, invece di perderle definitivamente all’estero.
Photo credit: Vlada Karpovich









