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ToggleMobility Management FAQ: tutte le risposte operative per aziende e HR tra obblighi normativi, PSCL e strategie di mobilità sostenibile
Il mobility management è passato da tema “tecnico” per addetti ai lavori a leva strategica per HR, sustainability manager e direzioni generali. Tra obblighi normativi, PSCL, nomine e scadenze, però, la confusione è ancora tanta. Ecco le domande più frequenti sul mobility management con risposte approfondite e riferimenti normativi ufficiali.
Cosa prevede il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021?
Il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2021, è oggi il riferimento normativo principale per il mobility management aziendale. È stato adottato dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) insieme al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in attuazione dell’art. 229, comma 4, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il decreto disciplina in modo organico le figure del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area, definendone compiti, modalità di nomina e funzioni di raccordo con i Comuni. Ma soprattutto introduce l’obbligo per determinate imprese di adottare il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), stabilendone struttura, contenuti minimi e tempistiche di trasmissione.
Non si tratta di una norma “di principio”: il decreto entra nel merito delle analisi da svolgere, delle misure da proporre, del coordinamento con il territorio e della necessità di monitorare nel tempo i risultati raggiunti. In altre parole, trasforma il mobility management in un processo strutturato e documentabile, non in un adempimento formale.
A che tipo di aziende si applica il Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021?
Il decreto si applica alle imprese e alle pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti, ubicate in capoluoghi di Regione, Città metropolitane, capoluoghi di Provincia oppure in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Questo significa che non conta solo il numero complessivo di dipendenti dell’azienda, ma il numero per singola sede operativa. Un’azienda con 500 dipendenti distribuiti in cinque sedi da 100 ciascuna potrebbe rientrare nell’obbligo se tali sedi sono situate nei Comuni indicati dalla norma. L’obiettivo del legislatore è chiaro: intervenire dove la pressione sulla mobilità urbana è più alta, collegando la pianificazione aziendale alla pianificazione comunale. In questo quadro, il mobility manager aziendale diventa un interlocutore stabile del mobility manager d’area nominato dal Comune. È importante sottolineare che molte aziende, anche quando non obbligate, stanno comunque adottando il PSCL per ragioni ESG, per migliorare il proprio rating di sostenibilità o per partecipare a bandi pubblici legati alla mobilità sostenibile.
Il Decreto Ronchi del 1998 sul Mobility Management è ancora valido?
Il cosiddetto “Decreto Ronchi”, ovvero il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 (pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), è stato il primo testo a introdurre in Italia la figura del mobility manager aziendale. Formalmente non è stato abrogato, ma è stato superato e integrato dalla normativa più recente, in particolare dal D.L. 34/2020 e dal Decreto Interministeriale n. 179/2021. Il decreto del 1998 prevedeva l’obbligo di nominare un mobility manager per imprese e enti con più di 300 dipendenti per singola unità locale (o 800 complessivi), ma nel tempo l’obbligo è stato rimodulato. Oggi la disciplina di riferimento è quella del 2021, che ha abbassato la soglia a 100 dipendenti per le unità locali nei Comuni sopra i 50.000 abitanti. Il Decreto Ronchi resta una tappa fondamentale nella storia del mobility management italiano, ma non può più essere considerato il riferimento operativo principale.
Sono previste sanzioni se le aziende non si dotano di Mobility Manager?
Questa è una delle domande più frequenti. Il Decreto n. 179/2021 non prevede sanzioni amministrative pecuniarie esplicite per la mancata nomina del mobility manager. Tuttavia, l’obbligo resta tale e la mancata ottemperanza può avere conseguenze indirette. In primo luogo, l’assenza di nomina può essere rilevata in sede di controlli amministrativi o ispettivi, soprattutto nei contesti in cui il Comune richiede l’elenco delle aziende obbligate. In secondo luogo, l’inosservanza può incidere negativamente su rapporti con enti pubblici, su procedure autorizzative o su bandi che richiedano il rispetto della normativa ambientale. Va inoltre considerato il crescente peso dei criteri ESG e della rendicontazione di sostenibilità, in particolare per le grandi imprese soggette alla normativa europea sulla rendicontazione non finanziaria (Direttiva 2014/95/UE e successive evoluzioni). Non essere compliant su un obbligo di mobilità sostenibile può diventare un elemento critico in termini reputazionali. In sintesi: non c’è una multa automatica, ma ignorare l’obbligo non è una scelta neutra.
Quali competenze deve avere il Mobility Manager aziendale?
Il decreto del 2021 non impone un titolo di studio specifico, ma richiede competenze adeguate in materia di mobilità sostenibile, organizzazione aziendale e analisi dei dati. Nella pratica, il mobility manager deve essere in grado di leggere flussi di traffico, interpretare questionari interni, dialogare con HR e con i mobility manager d’area. Non basta conoscere il trasporto pubblico: servono competenze trasversali in project management, comunicazione interna, normativa ambientale e analisi statistica. Il PSCL non è un documento descrittivo, ma un piano operativo con obiettivi, indicatori e monitoraggio. In molte realtà il ruolo viene assegnato a figure interne già operative in ambito HSE, sustainability o HR. Tuttavia, senza formazione specifica, il rischio è di produrre un piano generico e poco incisivo. Quindi, la figura ideale è quella di un professionista capace di integrare mobilità, sostenibilità e organizzazione aziendale in una visione strategica di medio periodo.
Quali attività svolge il Mobility Manager aziendale?
Il mobility manager aziendale analizza gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, individua criticità e propone soluzioni per ridurre l’uso dell’auto privata individuale. Questo significa somministrare questionari, elaborare dati, valutare accessibilità della sede e proporre misure come car pooling, incentivi al TPL, bike to work o smart working. Ma il lavoro non si esaurisce nella redazione del PSCL. Il mobility manager deve monitorare nel tempo l’efficacia delle misure adottate, aggiornare il piano e coordinarsi con il Comune. È un ruolo dinamico, che richiede capacità di comunicazione interna e coinvolgimento attivo dei dipendenti. In molte aziende il mobility manager diventa un punto di riferimento per politiche di welfare, gestione parcheggi e flessibilità oraria. È una figura ponte tra sostenibilità ambientale e organizzazione del lavoro.
Come deve essere strutturato il Piano Spostamenti Casa-Lavoro?
L’art. 7 del Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 stabilisce che il piano debba partire da un’analisi dettagliata dello stato di fatto, fondata su dati oggettivi e rilevazioni interne. Questo significa somministrare questionari strutturati ai dipendenti, analizzare provenienze geografiche, orari di ingresso e uscita, modalità di trasporto utilizzate, disponibilità di parcheggi e infrastrutture ciclabili.
La prima parte del PSCL è quindi una vera e propria mappatura della domanda di mobilità aziendale. Non basta sapere quanti dipendenti arrivano in auto: occorre comprendere distanze percorse, tempi medi di viaggio, costi sostenuti, eventuali barriere all’utilizzo del trasporto pubblico o della mobilità dolce. A questa analisi deve affiancarsi una valutazione dell’offerta di trasporto esistente, considerando linee TPL, stazioni ferroviarie, piste ciclabili, servizi di sharing mobility e infrastrutture di ricarica elettrica presenti nell’area.
Solo dopo questa doppia fotografia – domanda e offerta – si passa alla parte strategica del piano: la definizione delle misure di intervento. Il decreto richiede che le azioni siano concrete e accompagnate da obiettivi misurabili. Questo significa indicare target chiari, come la riduzione percentuale dell’uso dell’auto privata individuale o l’aumento dell’utilizzo del trasporto pubblico entro un determinato arco temporale. Le misure possono includere riorganizzazione degli orari, promozione dello smart working, incentivi economici, car pooling aziendale, bike to work o gestione più efficiente della sosta.
Un elemento spesso trascurato, ma fondamentale, è il sistema di monitoraggio. Il PSCL deve prevedere indicatori di performance e modalità di aggiornamento periodico. Non è un documento statico: va rivisto ogni anno e adattato ai cambiamenti organizzativi, come nuove assunzioni, trasferimenti di sede o modifiche negli orari di lavoro. Senza monitoraggio, il piano resta una dichiarazione di intenti priva di efficacia reale.
A chi e quando deve essere inviato il PSCL?
Il PSCL deve essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune territorialmente competente, che a sua volta lo integra nelle proprie politiche di mobilità. La trasmissione avviene secondo le modalità indicate dal Comune, spesso tramite PEC o piattaforme dedicate. È fondamentale rispettare la scadenza per evitare richieste di integrazione o segnalazioni. Il piano deve essere aggiornato periodicamente, soprattutto in caso di variazioni significative nell’organizzazione aziendale o nel numero di dipendenti. Non è un adempimento “una tantum”, ma un documento vivo che accompagna l’evoluzione dell’impresa. In un contesto urbano sempre più regolato da ZTL, politiche di decarbonizzazione e obiettivi climatici europei, il PSCL rappresenta lo strumento attraverso cui l’azienda dimostra il proprio contributo concreto alla mobilità sostenibile.
Sono previste sanzioni se un’azienda non comunica il PSCL?
Ma il punto più delicato è un altro: le conseguenze indirette. In caso di partecipazione a bandi pubblici, richieste di contributi per flotte aziendali elettriche, incentivi per infrastrutture di ricarica o progetti di mobilità sostenibile, la mancanza del PSCL può comportare esclusione o penalizzazioni in fase di valutazione. Sempre più avvisi pubblici richiedono espressamente la conformità alla normativa ambientale e alla disciplina sul mobility management.
C’è poi un tema reputazionale e di compliance ESG. In un contesto in cui le aziende sono chiamate a rendicontare le proprie politiche ambientali – anche alla luce della Direttiva 2014/95/UE e delle più recenti evoluzioni europee sulla rendicontazione di sostenibilità – non essere in regola con un obbligo specifico sulla mobilità casa-lavoro può diventare un elemento critico nei report non finanziari e nelle due diligence.
Inoltre, il PSCL è lo strumento attraverso cui l’azienda entra in relazione con il Comune rispetto a ZTL, Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), restrizioni al traffico privato e misure di regolazione della sosta. Non trasmetterlo significa auto-escludersi dal tavolo di confronto, rinunciando alla possibilità di rappresentare esigenze specifiche legate a turnazioni, orari flessibili o particolari criticità logistiche.
Perché rivolgersi a consulenti esterni?
Un PSCL richiede competenze tecniche, capacità di analisi dei dati e conoscenza approfondita del contesto normativo e territoriale. Non si tratta solo di raccogliere informazioni, ma di interpretarle, trasformarle in scenari alternativi e tradurle in misure concretamente attuabili. Un consulente esterno porta prima di tutto metodologia. Sa strutturare correttamente l’indagine interna, evitare bias nei questionari, utilizzare strumenti di analisi statistica e georeferenziazione, stimare impatti ambientali e costruire indicatori di performance coerenti con gli obiettivi aziendali. Questo approccio consente di evitare errori comuni, come sovrastimare l’efficacia di determinate misure o proporre soluzioni non allineate con la reale domanda di mobilità dei dipendenti.
C’è poi un aspetto di benchmark. Un professionista che lavora su più realtà aziendali è in grado di confrontare dati, suggerire buone pratiche già sperimentate in contesti simili e adattarle alla specificità dell’impresa. Questo significa accorciare i tempi decisionali e ridurre il rischio di investimenti inefficaci. Un altro elemento spesso sottovalutato è la neutralità. Quando il PSCL mette in discussione abitudini consolidate – come l’uso sistematico dell’auto privata o la gestione interna dei parcheggi – possono emergere resistenze organizzative. Un consulente esterno ha la distanza necessaria per analizzare criticità, facilitare il dialogo tra reparti e proporre soluzioni basate su dati oggettivi, non su equilibri interni.
n chiave ESG, il valore aggiunto diventa ancora più evidente. Il PSCL non è solo un documento da trasmettere al Comune, ma può essere integrato nei report di sostenibilità, nelle strategie di decarbonizzazione e negli obiettivi ambientali aziendali. Un consulente con competenze in calcolo delle emissioni di CO₂, indicatori ambientali e sistemi di monitoraggio può trasformare il piano in uno strumento di rendicontazione credibile e misurabile. Questo incide sul posizionamento dell’azienda nei confronti di stakeholder, investitori e partner pubblici. Infine, affidarsi a un supporto esterno significa liberare risorse interne. Il mobility manager aziendale può concentrarsi sull’implementazione operativa e sul coinvolgimento dei dipendenti, mentre la parte tecnica e strategica viene costruita con un approccio professionale e strutturato.
Photo credit: Adrienn









