Dal 1° gennaio 2027 il lessico giuridico italiano archivierà definitivamente il termine “handicap” per adottare quello di “disabilità”. Il cambiamento, introdotto dal decreto legislativo 62/2024 in attuazione della legge delega 227/2021, rappresenta molto più di una revisione semantica. È la traduzione normativa di un diverso paradigma culturale, coerente con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 18/2009.
Per il settore dei viaggi d’affari e per chi governa politiche di Travel DE&I, la portata della riforma è strutturale. Il passaggio dalla nozione di “handicap” a quella di “disabilità” implica il superamento di un modello centrato sulla condizione sanitaria individuale a favore di un approccio fondato sull’interazione tra persona e ambiente. In altri termini, la variabile critica diventa il contesto organizzativo, logistico e tecnologico. È qui che si misura la capacità del sistema di generare inclusione oppure frizione operativa.
Sommario
ToggleDal concetto di gravità all’intensità dei sostegni
La storica Legge 104/1992 distingueva tra handicap semplice e situazione di gravità. Il nuovo impianto sostituisce questa impostazione con il criterio dell’“intensità dei sostegni”, spostando l’attenzione dalla classificazione della persona alla progettazione personalizzata degli interventi. Il riferimento normativo cardine diventa il Decreto legislativo 62/2024, che riscrive l’architettura della 104 introducendo il principio del progetto individuale, personalizzato e partecipato.
Il cambio di paradigma si traduce in un passaggio dalla standardizzazione alla customizzazione. Il sistema precedente tendeva a prevedere soluzioni omogenee per categorie diagnostiche. Il nuovo impianto impone di valutare i bisogni in relazione all’ambiente di vita e di lavoro, con un impatto diretto sui processi aziendali, inclusi quelli legati alla mobilità professionale.
Per le imprese con una popolazione internazionale e itinerante, la questione assume una dimensione strategica. Il travel management entra nel perimetro delle politiche di inclusione al pari di welfare, smart working e salute organizzativa.
Travel policy e rischio operativo: un nuovo perimetro di responsabilità
Anche nel business travel dal 2027 (sperando sia già così oggi…), la conformità alle nuove regole e l’adeguatezza delle procedure rispetto al concetto di disabilità diventano parte integrante del risk assessment.
La disabilità, secondo l’impostazione della Convenzione ONU, emerge dall’interazione tra minorazione e barriere ambientali. Per un’azienda questo significa interrogarsi su aeroporti, hotel, piattaforme di prenotazione, sistemi di pagamento, strumenti digitali di reportistica. Un bancomat accessibile, un percorso tattile in aeroporto, un’app compatibile con screen reader rappresentano elementi di competitività, oltre che di compliance.
L’innovazione tecnologica ha già modificato in profondità lo scenario. Display braille connessi a smartphone, sintesi vocale avanzata, chatbot accessibili hanno ridotto le frizioni operative che fino a due decenni fa limitavano l’autonomia di molti viaggiatori. L’evoluzione normativa consolida questa traiettoria e la trasforma in requisito strutturale.
La fase di sperimentazione e l’effetto mercato
La riforma è già operativa in via sperimentale in venti province italiane, una per regione. Questa fase pilota funge da laboratorio regolatorio e organizzativo. Le imprese che operano in quei territori stanno testando procedure, tempi di valutazione, modalità di definizione dei progetti individuali.
Per il mercato dei servizi travel, l’effetto è duplice. Da un lato si apre una finestra di investimento in infrastrutture accessibili, formazione del personale, revisione dei capitolati con fornitori. Dall’altro si rafforza la selettività della domanda corporate: le aziende tenderanno a privilegiare partner in grado di garantire standard coerenti con il nuovo impianto normativo.
In un contesto di attenzione crescente ai parametri ESG, l’accessibilità diventa un indicatore di qualità dell’offerta. La Travel DE&I smette di essere un capitolo reputazionale e si integra nella catena del valore.
Linguaggio, cultura organizzativa e vantaggio competitivo
Il lessico riflette e orienta le pratiche. Definire una persona “con disabilità” significa riconoscere un diritto alla piena partecipazione, fondato su condizioni ambientali adeguate. Per le organizzazioni, l’adeguamento linguistico anticipa quello procedurale. Manuali interni, linee guida, piattaforme di richiesta assistenza, comunicazioni ai dipendenti costituiscono i primi ambiti di intervento.
Nel medio periodo, la riforma può generare un vantaggio competitivo per le imprese che integrano la dimensione inclusiva nella strategia di mobilità. Un travel program progettato secondo il principio dell’intensità dei sostegni favorisce retention, attrattività del talento e continuità operativa. In un mercato del lavoro caratterizzato da competenze scarse e alta mobilità, la capacità di garantire viaggi sicuri e accessibili incide sulla produttività complessiva.
Lo scenario dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 l’ordinamento italiano completerà l’assorbimento del nuovo paradigma. Il cambiamento giuridico sancisce una trasformazione culturale che coinvolge istituzioni, imprese e filiere dei servizi. La disabilità assume il significato di variabile sistemica, legata all’organizzazione degli spazi e dei processi.
Per il travel management, la prospettiva è chiara: l’accessibilità entra stabilmente tra i driver decisionali, al pari di costo, sicurezza e sostenibilità ambientale. La Travel DE&I diventa una componente strutturale della governance aziendale, capace di coniugare diritti, efficienza operativa e competitività nel mercato globale della mobilità professionale.
Foto di Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-seduto-sorridente-bicicletta-7699074/







