Regole per viaggiare in aereo: cosa cambia senza lo stato di emergenza

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Quali sono le nuove regole per viaggiare in aereo dal 1 aprile 2022? Finito lo stato di emergenza cambiano alcune regole, ma permangono green pass e isolamento.

Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato d’emergenza, una data chiave che segna un deciso passo avanti verso quel famoso ritorno alla normalità di cui ormai due anni fantastichiamo. Sicuramente questo non significa che la pandemia sia improvvisamente svanita, né che dobbiamo abbassare la guardia. Tuttavia il conseguente allentamento delle restrizioni comporta una ripresa della circolazione e una nuova propositività. I viaggi d’affari, che in questi anni sono stati compensati da video call, tornano anch’essi all’ordine del giorno nella contabilità delle aziende. Tuttavia, come già detto, cessazione dello stato d’emergenza non significa revoca di ogni norma. Quali sono allora le regole per viaggiare in aereo in vigore dal 1 aprile 2022?

Norme per viaggiare in aereo dal 1 aprile

Dal 1 aprile 2022, recita il sito istituzionale Viaggiaresicuri.it, rimangono in vigore alcune misure di controllo e contenimento nell’ambito di un graduale superamento della fase emergenziale. Fino al 30 aprile 2022, persiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso; così come resta in vigore l’obbligo di green pass (base, non rafforzato) ottenuto attraverso vaccinazione, guarigione o test con esito negativo per i locali al chiuso come ristoranti, cinema, teatri e palestre. Il green pass in Italia continua ad avere una valenza di 6 mesi. 

Regole per entrare in Italia dall’estero fino al 30 aprile

La normativa in vigore fino al 30 aprile in merito agli spostamenti da e per l’Italia prevede decisivi cambiamento rispetto a quelle precedenti:

  • elimina gli elenchi di paesi A, B, C, D ed E classificati sulla base della circolazione del virus;
  • elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i paesi che erano  inclusi nell’elenco E;
  • supera le ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free.

Tutti i viaggiatori devono presentare all’imbarco un formulario digitale di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form o dPLF) in formato digitale o cartaceo. In assenza di sintomi da Covid-19 è consentito l’ingresso in Italia, comunque per entrare nel paese è necessario rispettare uno di questi criteri, tutti da dimostrare con una certificazione digitale UE o certificazione equivalente valida per le autorità italiane in formato cartaceo o digitale:

  • Vaccinazione completa effettuata da meno di 9 mesi;
  • Vaccinazione completa con dose di richiamo;
  • Guarigione da COVID-19 da meno di 6 mesi;
  • Risultato negativo di test molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto 48 ore prima.

Green pass e certificazioni equivalenti

Chi proviene da uno stato estero ed è in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o vaccinazione completato da oltre 6 mesi, per accedere a servizi e attività per i quali è previsto il green pass deve sottoporsi ad un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Lo stesso vale per chi abbia effettuato vaccinazioni con vaccini non riconosciuti in Italia. Un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino in attesa della seconda dose non è considerato sufficiente ai fini di consentire l’ingresso in Italia dall’estero. L’Italia continua a riconoscere come equivalenti le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extraeuropei che rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero. Comunque il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto l’equivalenza dei seguenti vaccini:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
    A seguito di tale riconoscimento:

Sia cittadini italiani residenti all’estero e i loro familiari, sia comunque iscritto ad un Sistema Sanitario Nazionale si stato vaccinato all’estero con i suddetti vaccini o che sia guarito all’estero da COVID-19, può richiedere, in territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero devono contenere dati identificativi del titolare e relativi al vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; inoltre le certificazioni devono essere in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco.  

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni l’ingresso in Italia è possibile, ma con obbligo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel Digital Passenger Locator Form, per 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico alla fine del periodo indicato

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