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TogglePiù responsabilità per le aziende che utilizzano il lavoro agile: informativa annuale obbligatoria, nuove sanzioni e controlli rafforzati sulle attrezzature. Ecco la nuova legge PMI
La nuova Legge PMI annuale, approvata definitivamente dal Parlamento nel marzo 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune modifiche rilevanti al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) per integrare in maniera sempre più consapevole il lavoro agile nel sistema aziendale delle piccole e medie imprese. Le novità riguardano in particolare tre aspetti: la gestione della sicurezza nel lavoro agile, il rafforzamento degli obblighi informativi per le imprese e l’estensione dei controlli tecnici su alcune attrezzature di lavoro considerate a rischio. Anche se la legge è dedicata alle PMI, alcune delle disposizioni introdotte hanno un impatto più ampio e interessano in generale tutte le aziende che utilizzano modelli organizzativi flessibili.
Nel complesso, le modifiche introdotte dalla Legge annuale sulle PMI 2026 rappresentano un aggiornamento del sistema di prevenzione alla luce delle trasformazioni organizzative del lavoro. Da un lato il legislatore prende atto della diffusione dello smart working e rafforza gli strumenti informativi per garantire la sicurezza dei lavoratori anche fuori dall’azienda; dall’altro amplia i controlli tecnici sulle attrezzature più rischiose e promuove modelli formativi più efficaci.
Smart working e sicurezza: arriva l’obbligo di informativa annuale sui rischi
Il cambiamento più significativo riguarda la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività in modalità agile. La legge inserisce infatti nel Testo unico un nuovo comma 7-bis all’articolo 3, dedicato espressamente alle prestazioni lavorative effettuate in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In pratica si tratta di tutte quelle situazioni sempre più diffuse negli ultimi anni: lavoro svolto da casa, da spazi di coworking o da altri ambienti scelti dal dipendente. In questi casi l’azienda non può controllare direttamente il luogo in cui l’attività viene svolta e non può applicare le stesse misure di prevenzione previste negli uffici o negli stabilimenti aziendali.
Per questo il legislatore ha deciso di rafforzare il ruolo dell’informazione preventiva sui rischi. Il datore di lavoro dovrà consegnare almeno una volta l’anno un documento scritto che descriva con chiarezza i rischi connessi allo svolgimento dell’attività in modalità agile. L’informativa dovrà essere trasmessa sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il documento dovrà indicare in modo preciso tre elementi fondamentali: i rischi generali legati all’attività lavorativa, i rischi specifici collegati al lavoro agile e quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare dei videoterminali. L’obiettivo è fornire al lavoratore indicazioni concrete per svolgere l’attività in sicurezza anche quando il luogo di lavoro non coincide con la sede aziendale.
La norma ribadisce inoltre un principio importante: la sicurezza nel lavoro agile si basa su una responsabilità condivisa. L’azienda ha il compito di informare e fornire indicazioni preventive, mentre il lavoratore deve collaborare nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Questo significa che il dipendente è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute e a contribuire attivamente alla gestione dei rischi.
Sanzioni nella nuova legge PMI per le aziende e rafforzamento degli obblighi di formazione
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda il sistema sanzionatorio. La mancata consegna dell’informativa annuale sui rischi non è più considerata una semplice irregolarità formale. La modifica al Testo unico sicurezza introduce infatti una specifica sanzione penale per il datore di lavoro o per il dirigente che non adempia a questo obbligo. In caso di violazione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda compresa tra 1.200 e 5.200 euro. Si tratta della stessa fascia sanzionatoria già prevista per altri obblighi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 81/2008. Il messaggio del legislatore è chiaro: la sicurezza dei lavoratori in smart working non può essere trattata come un aspetto secondario della gestione aziendale.
La norma si inserisce peraltro in un quadro giuridico già esistente. Il lavoro agile era stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 81 del 2017, che prevedeva già l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al lavoratore un’informativa sui rischi generali e specifici della prestazione svolta fuori sede. Negli anni successivi questo principio è stato confermato anche dal Protocollo nazionale sul lavoro agile del 2021, oltre che dalle indicazioni operative elaborate dall’INAIL durante il periodo pandemico. La riforma del 2026 non crea quindi una disciplina completamente nuova, ma rafforza e consolida regole già presenti, integrandole direttamente nel Testo unico sulla sicurezza e rendendo più stringenti le conseguenze in caso di mancato rispetto.
Parallelamente il provvedimento interviene anche sul tema della formazione e dell’addestramento dei lavoratori. Per le micro, piccole e medie imprese viene previsto che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, pensati per facilitare l’applicazione delle norme prevenzionistiche nelle realtà aziendali di dimensioni più ridotte. Inoltre viene chiarito che l’addestramento può avvenire non solo sul luogo di lavoro ma anche attraverso strumenti di simulazione avanzata, comprese tecnologie virtuali o ambienti digitali che riproducono situazioni operative reali. Si tratta di un segnale importante, perché riconosce il ruolo crescente delle tecnologie nella formazione sulla sicurezza.
Più controlli sulle attrezzature di lavoro e nuove verifiche tecniche obbligatorie
La nuova legge PMI interviene infine su un altro fronte della sicurezza: quello delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. L’articolo 12 modifica infatti l’allegato VII del decreto legislativo 81/2008, ampliando l’elenco delle macchine e delle attrezzature che devono essere sottoposte a controlli periodici. Tra le nuove categorie inserite figurano le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada utilizzate nelle operazioni agricole, in particolare nei lavori in frutteto. Si tratta di attrezzature impiegate in diversi settori produttivi e caratterizzate da un livello di rischio significativo, soprattutto per quanto riguarda le cadute dall’alto o il ribaltamento del mezzo.
Per queste attrezzature viene introdotto l’obbligo di verifica tecnica ogni tre anni, con controlli finalizzati a verificare lo stato di conservazione e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. Come avviene già per altre attrezzature, la prima verifica dovrà essere effettuata dall’INAIL, mentre le successive potranno essere eseguite da ASL, ARPA o da soggetti abilitati. Le verifiche sono a carico del datore di lavoro e i relativi verbali dovranno essere conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza. L’estensione dei controlli a queste piattaforme riflette la crescente attenzione del legislatore verso le attrezzature che espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati.
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