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TogglePubblicato dal MIT il nuovo decreto per il Fondo nazionale delle ciclovie intermodali: priorità ai Comuni con rete ciclabile strategica e infrastrutture connesse al trasporto pubblico
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una nuova fase per il finanziamento delle ciclovie interzonali urbane, riaprendo la selezione dei progetti da finanziare attraverso il Fondo destinato allo sviluppo della mobilità ciclabile intermodale, così come previsto dalla Legge del 29 dicembre 2022, articolo 1, comma 479. Con il Decreto direttoriale n. 233, viene revocata la precedente procedura prevista dal D.I. 254/2023 e dal relativo avviso del 1° febbraio 2024. Si apre quindi una nuova call rivolta agli enti locali, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di piste ciclabili urbane in linea con quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 2/2018. Le candidature dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it entro il 20 settembre 2025 utilizzando esclusivamente il modulo ufficiale allegato al nuovo decreto.
Tutta la documentazione – incluso il testo del Decreto e dell’Avviso – è disponibile sul sito istituzionale del MIT.
Chi può partecipare alla nuova selezione per le ciclovie intermodali
I beneficiari di questo finanziamento sono enti locali – comuni, città metropolitane e unioni di comuni – che intendano sviluppare nuove connessioni ciclabili urbane. Requisito imprescindibile per poter accedere al Fondo è l’esistenza di un piano di mobilità o uno strumento urbanistico, già approvato in forma definitiva, che evidenzi con chiarezza la volontà dell’ente di puntare sulla ciclabilità urbana. Tra gli strumenti riconosciuti: il Biciplan, il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) o un Piano Regolatore con rete ciclabile esplicitata.
Nel caso di enti di grande dimensione, come città metropolitane o comuni con più di 100.000 abitanti, sarà obbligatorio aver adottato il PUMS. Tuttavia, per i grandi comuni che ricadono all’interno di una città metropolitana, è sufficiente che quest’ultima abbia approvato il proprio Piano urbano di mobilità sostenibile per ritenere soddisfatto il requisito.
Partecipazioni congiunte e unioni comunali
I Comuni associati in Unione potranno fare richiesta solo tramite la partecipazione collettiva dell’Unione stessa. È inoltre ammessa la possibilità per due o più comuni confinanti di candidarsi congiuntamente, a patto che si individui un ente capofila e che il progetto riguardi la realizzazione integrata di percorsi ciclabili che attraversano i territori di tutti i comuni coinvolti. In questo caso, non è consentita la candidatura dei singoli comuni al di fuori del partenariato.
Caratteristiche tecniche per il finanziamento per ciclovie urbane
Le proposte progettuali devono essere già formalmente identificate attraverso il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) e devono riguardare la costruzione di nuove infrastrutture ciclabili urbane e dei servizi di supporto collegati ai nodi del trasporto pubblico locale o ferroviario.
Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio che sia già stato approvato, almeno, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto stabilito dall’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, sarà riconosciuta una priorità maggiore alle proposte che abbiano già ottenuto il via libera al progetto esecutivo.
Tempi, budget e limiti progettuali
Il cronoprogramma del progetto non potrà andare oltre il 31 dicembre 2026, termine ultimo entro cui l’intervento dovrà essere completamente realizzato. Per quanto riguarda il budget, ciascun progetto dovrà avere un costo totale compreso tra un minimo di 500.000 euro e un massimo di 1.000.000 di euro. Se il valore del progetto supera il milione, il Comune proponente dovrà dimostrare di poter coprire l’eccedenza con altre fonti di finanziamento.
Criteri di priorità e indicatori di densità ciclabile
Nel valutare le candidature, sarà riservata una priorità ai progetti presentati da enti che, secondo i dati ISTAT del 2019, abbiano una densità media di infrastrutture ciclabili inferiore a quella nazionale, fissata in 23,4 km ogni 110 km². Questo criterio mira a colmare il divario infrastrutturale tra territori già dotati di una rete ciclabile estesa e quelli in cui essa è ancora limitata o in fase embrionale.
Istanze e attestazioni obbligatorie
Tutte le domande dovranno includere un’autodichiarazione dell’ente proponente che confermi il possesso dei requisiti richiesti e dovranno essere conformi al format allegato al decreto. L’accurata compilazione del modulo e la trasmissione nei tempi previsti sono condizioni essenziali per l’ammissibilità al processo di selezione.
photo credit: Ali Alcántara