L’Italia è arrivata a un punto di svolta nella lotta all’inquinamento atmosferico. Con il Decreto MASE del 7 gennaio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mette in campo uno dei programmi più significativi degli ultimi anni per sostenere i Comuni nell’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.
L’obiettivo è chiaro: ridurre l’impatto del settore dei trasporti sulla qualità dell’aria (Art. 1, comma 2), in risposta alle procedure di infrazione europee per PM10 e NO₂.
Il programma si rivolge alle aree urbane più sensibili sotto il profilo ambientale, ovvero:
- Città Metropolitane
- Comuni capoluogo di Città Metropolitane
- Comuni capoluogo di Provincia con più di 50.000 abitanti
Un’iniziativa che punta non soltanto a migliorare la mobilità, ma anche a generare benefici duraturi per la salute pubblica e la vivibilità urbana.
Sommario
ToggleLe quattro fasi del percorso di finanziamento
Il decreto articola il processo in quattro passaggi sequenziali, concepiti per accompagnare gli enti locali dalla presentazione dell’idea alla rendicontazione finale:
- Candidatura
- Progettazione dettagliata
- Erogazione dei fondi
- Realizzazione e rendicontazione
Questa struttura permette una gestione controllata e progressiva delle risorse, riducendo gli sprechi e garantendo che gli interventi siano realmente conclamati e completati.
1. La candidatura: 45 giorni per presentare la proposta
Il primo passo consiste nella presentazione della Proposta progettuale (Art. 2, comma 1).
Gli enti devono delineare l’idea generale del progetto, che deve includere almeno due delle cinque Linee generali di intervento previste (Art. 1, comma 3):
a) Rafforzamento del Mobility Management
b) Potenziamento del TPL e della mobilità condivisa/on demand
c) Logistica urbana sostenibile
d) Incentivi alla domanda di mobilità sostenibile
e) Regolamentazione e gestione della mobilità urbana
La documentazione deve rispettare il formato dell’Allegato 2 ed essere trasmessa via PEC all’indirizzo PIF@pec.mase.gov.it, includendo il CUP, elemento essenziale per la tracciabilità degli investimenti.
La scadenza è perentoria: 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Art. 2, comma 1).
In caso di errori o mancanze, il decreto introduce il meccanismo di soccorso istruttorio, che concede 10 giorni per regolarizzare la proposta.
2. La progettazione dettagliata: 18 mesi per definire gli interventi
Una volta approvata la proposta, gli enti entrano nella fase cruciale della progettazione operativa.
Hanno 18 mesi per predisporre un progetto dettagliato e completo (Art. 2, comma 3), composto da:
- Descrizione tecnica con cronoprogramma e stima dei benefici ambientali
- Quadro delle spese ammissibili (Allegato 3)
- Dichiarazione del supporto ANCI (Art. 3, comma 1)
- Adozione del PUMS e nomina del Mobility Manager, ove previsti
- Impegno al mantenimento per almeno tre anni
Il decreto offre anche un’importante flessibilità: è possibile modificare le Linee di Intervento inizialmente indicate, se adeguatamente motivato (Art. 2, comma 3).
L’approvazione finale della progettazione deve avvenire entro 45 giorni (Art. 2, comma 4).
3. Come vengono erogati i fondi
Il meccanismo di erogazione è articolato in più fasi ed è legato in modo chiaro all’avanzamento degli interventi (Art. 4).
Tabella – Fasi di erogazione dei fondi
| Fase | Importo | Tempistica |
| Prima anticipazione | 10% | Entro 45 giorni dall’approvazione della Proposta (Art. 4, c. 1) |
| Seconda anticipazione | Fino al 20% totale | Entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto dettagliato (Art. 4, c. 1) |
| Pagamenti intermedi | Quote variabili | Su richiesta; la prima deve coprire almeno il 90% delle anticipazioni (Art. 4, c. 2) |
| Saldo finale | Quota conclusiva | Dopo completamento lavori e documentazione finale (Art. 4, c. 4) |
4. Realizzazione e rendicontazione
Gli enti devono concludere gli interventi entro 28 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo (Art. 2, comma 6).
Alla chiusura dei lavori seguono 4 mesi per inviare:
- relazione tecnica finale
- documentazione contabile completa
- per il saldo, atti di collaudo e valutazione degli effetti ambientali (Art. 4, comma 4)
5. Le opzioni in caso di imprevisti
Il decreto prevede misure di flessibilità:
- Aggiornamento del progetto per modifiche e proroghe (Art. 5, comma 1)
- Progetto sostitutivo se l’intervento originale non è più realizzabile (Art. 5, comma 2)
- Riuso delle economie di spesa per finanziare nuovi interventi (Art. 5, comma 3)
La supervisione generale è affidata al Tavolo di Monitoraggio Tecnico composto da MASE e ANCI (Art. 6).
6. Le risorse disponibili: una programmazione pluriennale
Le risorse sono ripartite dal 2024 al 2029 come segue (Art. 1):
Tabella – Ripartizione delle risorse
| Anno | Risorse (€) |
| 2024 | 50.000.000,00 |
| 2025 | 5.000.000,00 |
| 2026 | 55.000.000,00 |
| 2027 | 100.000.000,00 |
| 2028 | 140.000.000,00 |
| 2029 | 150.000.000,00 |
Il Decreto MASE del 7 gennaio 2026 rappresenta una leva determinante per trasformare il modo in cui le città italiane affrontano la mobilità.
Con un percorso scandito, controllato e flessibile, offre agli enti locali la possibilità di programmare interventi strutturali, ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria e rispondere alle esigenze di cittadini e imprese.
Un’occasione che può ridisegnare la mobilità urbana italiana nei prossimi anni – a condizione che Comuni e Città Metropolitane colgano appieno la sfida.









