No show rule: legittima scorrettezza?

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Capita spesso nella vita di subire un’ ingiustizia etica, morale e scorretta ma legittimata da una carenza normativa che la consente.
Il mondo del travel, che sia esso d affari o di piacere, non è sicuramente esente, anzi è continuamente sottoposto a pratiche studiate sul filo del rasoio delle norme che tutelano i consumatori.

È successo di recente con il bagaglio a mano della Ryanair,  si ripete da anni con il no show rule.

No Show Rule

Questa pratica commerciale sconosciuta a gran parte dei viaggiatori consiste, in caso di acquisto di un volo aereo andata e ritorno (A/R), nella cancellazione automatica del volo di ritorno o nella richiesta di una penale per utilizzarlo, qualora non si abbia usufruito del volo d andata.

Prima di proseguire nella disamina occorre chiarire che c’è la possibilità di evitare la cancellazione informando (in alcuni casi preventivamente, in altri entro 24 ore dalla partenza) la compagnia aerea del mancato utilizzo del volo di andata e della conseguente conferma del volo di ritorno.

Fatta questa dovuta precisazione entriamo nel merito di una pratica su cui l’ Unione europea non ha mai assunto una posizione ben precisa lasciando fondamentalmente ai singoli Stati la discrezionalità di consentirla o meno, alimentando così la confusione su un tema già poco chiaro di suo.

Ed è proprio il solito tema della trasparenza uno dei problemi principali.

Infatti, come spesso accade, l’ informativa sul no show rule, e la conseguente policy da eseguire per gestirlo in modo non penalizzante per il consumatore, non è adeguatamente pubblicizzata e di conseguenza il viaggiatore scopre della cancellazione del volo solo nel momento in cui si accinge ad effettuare il check in che viene puntualmente rifiutato.

È davvero così improbabile pretendere che le compagnie aeree, una volta accertata la mancata fruizione del volo di andata, possano inviare un e-mail o un semplice sms al traveller per informarlo che qualora non confermasse di voler utilizzare il volo di ritorno questo verrebbe automaticamente cancellato?

Nell’ epoca della digitalizzazione e delle app che ci ricordano perfino di bere un bicchiere d acqua, possibile che non si riesca a dare in automatico una informativa che potrebbe essere fondamentale per la vita professionale o privata.

Una riunione di lavoro importante, l’ assistenza di un parente in difficoltà, il ritorno dalla propria famiglia, la permanenza obbligata in un paese straniero, sono solo alcuni dei disagi che il no show rule può provocare con conseguenze che a volte potrebbero essere irrimediabili.

La speranza è che per una volta il buon senso prevalga ed anticipi provvedimenti legislativi, ma l’ esperienza nel settore ci insegna che le aspettative spesso restano tali, pertanto AITMM – Associazione Italiana dei Travel e Mobility Manager – continuerà ad essere vigile sull’ argomento e a portare avanti  le sue verifiche su una pratica commerciale definita scorretta anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (delibera n. 24586 del 2013) sanzionando alcune compagnie aeree fra cui Alitalia.
La stessa Alitalia ha impugnato il provvedimento su cui si è definitivamente espresso il Consiglio di Stato (sentenza 4048/2016) rigettando il ricorso e stabilendo l’obbligo di dare adeguata informativa nelle condizioni generali di trasporto.

INVITIAMO CHIUNQUE AVESSE AVUTO ESPERIENZE CON IL NO SHOW RULE O CON ALTRE PRATICHE COMMERCIALI NON CHIARE A SCRIVERE A AITMM –  ASSOCIAZIONE DEI TRAVEL E MOBILITY MANAGER – AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL INFO@AITMM.IT PER DARE LA GIUSTA ATTENZIONE E RILEVANZA, ED AFFRONTARE IN MANIERA STRUTTURATA LE PROBLEMATICHE CHE NE DERIVANO.

Paolo Tedesco
Presidente AITMM, Associazione Italiana Travel e Mobility Manager

 

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